LORENZETTI
Informazioni
Shopping
Rubriche
Area Interattiva
Curiosità
FT INTERNATIONAL Viaggi
BALNEAZIONE...TI SPIEGHIAMO LE NORME
Se ancora non conoscete le regole in materia di attività balneare e marittima, eccco a voi alcune NORME che disciplinano l'attività balneare del nostro litorale.
Rubriche
Storia di Ostia
Architettura di Ostia
 Il Medico risponde...
OstiaTube - I Video
ingiroIn giro per le strade...
Sport in spiaggia
Ostia dà i numeri!
Ostia HELPs!
Il FARO - Psicologia
Cartoline di Ostia
Condizioni Meteo

Informazioni
Eventi 2010
Norme Balneazione
 XIII° Municipio
Demografica Ostia
Linee Autobus Ostia
Mappa di Ostia

Shopping
Shopping a Ostia
Articoli da regalo
Abbigliamento
Mutui ad Ostia
Ag. Immobiliari Ostia
Bomboniere
Intrattenimento ad Ostia

Turismo
Viaggi e Turismo
Hotels di Ostia
Bed & Breakfast
Camping di Ostia
Pizzerie
Ristoranti del Lido
Pub & Disco
Teatri di Ostia
Stabilimenti Balneari
Ostiaantica.net
Le nostre recensioni
 1000 CLICKs!

Curiosità
Intitolate a.......
Manuale del Bagnante
 Sculture di Sabbia
I papà di Ostia
I personaggi di Ostia
I giorni che mancano!
WallPaper di Ostia

Area Interattiva
Mercatino del Lido
Sondaggio di Ostia
OSTIABLOG
Udite...udite

Servizi per aziende
Servizi Banner
Servizi Vetrina Shop
 Ostialido.it in numeri
Ostialido.it ai raggi X
BALNEAZIONE TI SPIEGHIAMO LE NORME

 

E' VIETATA LA BALNEAZIONE:

a) nelle zone di mare destinate alla navigazione, negli specchi portuali, in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere, nelle zone destinate alla miticoltura e a distanza inferiore a mt.200 da navi mercantili o militari all'ancora o comunque negli specchi d'acqua non idonei alla balneazione ai sensi dell' art. 4 del D.P.R. 8 giugno 1982 n.470;

b) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie.


Art.6 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL' USO DELLE SPIAGGE

Nell'ambito delle spiagge, stabilimenti balneari ed assimilati e negli specchi acquei destinati agli usi balneari, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:

a) esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro, senza la preventiva autorizzazione dell' Autorità Marittima.

b) transitare e sostare con veicoli di qualsiasi genere fatta eccezione per quelli adibiti ai srvizi di Polizie e soccorso e a quelli addetti alla pulizia degli arenili. Il divieto di sosta è esteso alle zone retrostanti qualora la sosta indicata impedisca la viabilità o l' accesso al mare ed agli stabilimenti.

c) collocare tende, roulottes, campers e simili nelle spiagge libere al pubblico uso.

d) introdurre cani o altri animali sulle spiagge e bagnare animali di qualsiasi genere negli specchi acquei antistanti, il divieto non si applica ai cani muniti di guida dei non vedenti, purchè muniti di museruola e tenuti al guinzaglio, nonchè ai cani addestrati al salvamento, accompagnati da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti Amministrazioni ovvero da Associazioni all' uopo riconosciute ed abilitate;

e) organizzare o svolgere manifestazioni di qualsiasi genere (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) sia sulle zone damiali che in mare, senza specifica autorizzazione dell' Autorità Marittima;

f) compiere atti o giochi che possano costituire pericolo o arrecare molestia ai bagnanti sempre che non avvengano negli spazi a tal fine destinati con specifico provvedimento dell' Autorità Marittima;

g) accendere fuochi o fornelli, fatta eccezione per gli ambienti adibiti a cucina;

h) abbandonare rifiuti di natura sulla spiaggia o in mare;

i) la propaganda pubblicitaria a mezzo di altoparlanti e qualsiasi altra attività che possa turbare la quiete, quale anche la distribuzione di manifesti o lasncio di oggetti e prodotti reclamistici a mezzo di aerei;

l) il sorvolo con qualsiasi mezzo (es: aerei da turismo, deltaplano, ultraleggeri, paratly, ecc.) delle spiagge e della fascia di mare frequentate da bagnanti;

m) ingombrare la fascia di arenile estesa almeno 5 mt. dalla battigia, con stuoini, sedie a sdraio, ombrelloni, tavoli, mosconi,pattini e barche o altro, salvo quelli di salvataggio e le attrezzature per l' accesso all' acqua dei disabili, nel caso in cui l' arenile abbia estenzione minore di 15 mt, l' ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità, tale fascia di arenile deve essere riservata al libero transito;

n) esercitare qualsiasi attività di pesca entro 200 metri dalla linea di battigia, durante l' orario di balneazione;omissis..
Art.11 - CORRIDOI

I concessionari/gestori, previa autorizzazione dell' Autorità Marittima. possono realizzare appositi corridoi per l' atterraggio e la partenza di unità da diporto a vela e a motore. Detti corridoi devono essere realizzati perpendicolarmente ala costa e delimitati da segola tarozzata sino all' altezza delle boe delimitanti il limite esterno delle acque riservate alla balneazione. All' inizio del corridoio, lato terra, deve essere installato un apposito cartello, ben visibile, indicante "Corridoio d' atterraggio - Divieto di balneazione".

Tali corridoi, da utilizzare esclusivamente per la partenza e l' atterraggio delle predette unità, devono avere una larghezza compresa tra i 15 e i 20 metri. Le unità a vela ed a motore dovranno attraversare detti corridoi alla minima velocità, che per quella a motore, ivi compresi gli acquascooter, non potrà superare i 3 nodi. La velocità degli acquascooter, inoltre, nella fase di allontanamento ed atterraggio, dovrà essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall' acqua.
Art.3 - ORARIO DI BALNEAZIONE

L' apertura degli stabilimenti balneari ha inizio alle ore 09.00 e termina non oltre le ore 19.00, la stessa può essere consentita, dietro esplicita comunicazione, fino alle ore 24.00.

L' orario di balneazione, durante il quale devono essere forniti i servizi di assistenza e soccorso, va dalle ore 09.30 alle ore 19.00 di ogni giorno.

Per le attività rientranti, nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristorante, disocteca, pubblico, spettacolo,ecc) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonchè dai regolamenti comunali emanati in materia.
Art.12 - NORME DI CIRCOLAZIONE IN ASSENZA DI CORRIDOI

E' vietato a tutte le unità, sia da diporto o da traffico o da pesca, comprese le tavole a vela, windsurf o surf da onda, e gli scooter acquatici, di circolare nelle acque comprese entro la fasciadi mt. 200 dalla battigia, frequentate dai bagnanti.

E' tuttavia, consentito ai sottoelencati tipi di natanti di circolare nella fasciacompresa tra i 50 e i 200 mt dalla battigia a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti nonchè collisioni con altri scafi:natanti a remi tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, e simili non provvisti di motore.

 

 


NONSOLOBIONDE di MANRICO DE ANGELIS

LA PIAZZETTA - Bomboniere

REGINA PACIS OSTIA

ESTRO PARRUCCHIERI

OSTIA MUTUI

CENTROMUTUICASA SRL

Servizi per aziende Shopping Sondaggio Mappa di Ostia  L'Editoriale Ostia HELPs
Eventi 2010 I papà di Ostia Udite...udite! Intitolate a...  Salute a Ostia Recensioni
condizioni generali - politica privacy - infoline: 377.707.13.12 - ostia - copyright@www.ostialido.it - wec@ostialido.it