E'
VIETATA LA BALNEAZIONE:
a) nelle zone di mare destinate alla
navigazione, negli specchi portuali, in luoghi dove sfociano fiumi,
canali e collettori di qualunque genere, nelle zone destinate alla
miticoltura e a distanza inferiore a mt.200 da navi mercantili o
militari all'ancora o comunque negli specchi d'acqua non idonei
alla balneazione ai sensi dell' art. 4 del D.P.R. 8 giugno 1982
n.470;
b) nelle zone dichiarate non balneabili
dalle competenti autorità sanitarie.
Art.6 - PRESCRIZIONI
RELATIVE ALL' USO DELLE SPIAGGE
Nell'ambito delle spiagge, stabilimenti
balneari ed assimilati e negli specchi acquei destinati agli usi
balneari, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti,
è vietato:
a) esercitare qualsiasi attività a scopo
di lucro, senza la preventiva autorizzazione dell' Autorità Marittima.
b) transitare e sostare con veicoli di
qualsiasi genere fatta eccezione per quelli adibiti ai srvizi di
Polizie e soccorso e a quelli addetti alla pulizia degli arenili.
Il divieto di sosta è esteso alle zone retrostanti qualora la sosta
indicata impedisca la viabilità o l' accesso al mare ed agli stabilimenti.
c) collocare tende, roulottes, campers
e simili nelle spiagge libere al pubblico uso.
d) introdurre cani o altri animali sulle
spiagge e bagnare animali di qualsiasi genere negli specchi acquei
antistanti, il divieto non si applica ai cani muniti di guida dei
non vedenti, purchè muniti di museruola e tenuti al guinzaglio,
nonchè ai cani addestrati al salvamento, accompagnati da personale
istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato
dalle competenti Amministrazioni ovvero da Associazioni all' uopo
riconosciute ed abilitate;
e) organizzare o svolgere manifestazioni
di qualsiasi genere (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) sia
sulle zone damiali che in mare, senza specifica autorizzazione dell'
Autorità Marittima;
f) compiere atti o giochi che possano
costituire pericolo o arrecare molestia ai bagnanti sempre che non
avvengano negli spazi a tal fine destinati con specifico provvedimento
dell' Autorità Marittima;
g) accendere fuochi o fornelli, fatta
eccezione per gli ambienti adibiti a cucina;
h) abbandonare rifiuti di natura sulla
spiaggia o in mare;
i) la propaganda pubblicitaria a mezzo
di altoparlanti e qualsiasi altra attività che possa turbare la
quiete, quale anche la distribuzione di manifesti o lasncio di oggetti
e prodotti reclamistici a mezzo di aerei;
l) il sorvolo con qualsiasi mezzo (es:
aerei da turismo, deltaplano, ultraleggeri, paratly, ecc.) delle
spiagge e della fascia di mare frequentate da bagnanti;
m) ingombrare la fascia di arenile estesa
almeno 5 mt. dalla battigia, con stuoini, sedie a sdraio, ombrelloni,
tavoli, mosconi,pattini e barche o altro, salvo quelli di salvataggio
e le attrezzature per l' accesso all' acqua dei disabili, nel caso
in cui l' arenile abbia estenzione minore di 15 mt, l' ampiezza
della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo
della profondità, tale fascia di arenile deve essere riservata al
libero transito;
n) esercitare qualsiasi attività di pesca
entro 200 metri dalla linea di battigia, durante l' orario di balneazione;omissis.. Art.11 - CORRIDOI
I concessionari/gestori, previa autorizzazione
dell' Autorità Marittima. possono realizzare appositi corridoi per
l' atterraggio e la partenza di unità da diporto a vela e a motore.
Detti corridoi devono essere realizzati perpendicolarmente ala costa
e delimitati da segola tarozzata sino all' altezza delle boe delimitanti
il limite esterno delle acque riservate alla balneazione. All' inizio
del corridoio, lato terra, deve essere installato un apposito cartello,
ben visibile, indicante "Corridoio d' atterraggio - Divieto di balneazione".
Tali corridoi, da utilizzare esclusivamente per la partenza e l'
atterraggio delle predette unità, devono avere una larghezza compresa
tra i 15 e i 20 metri. Le unità a vela ed a motore dovranno attraversare
detti corridoi alla minima velocità, che per quella a motore, ivi
compresi gli acquascooter, non potrà superare i 3 nodi. La velocità
degli acquascooter, inoltre, nella fase di allontanamento ed atterraggio,
dovrà essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo,
nella spinta propulsiva, emerga dall' acqua.
Art.3 - ORARIO
DI BALNEAZIONE
L' apertura degli stabilimenti balneari
ha inizio alle ore 09.00 e termina non oltre le ore 19.00, la stessa
può essere consentita, dietro esplicita comunicazione, fino alle
ore 24.00.
L' orario di balneazione, durante il
quale devono essere forniti i servizi di assistenza e soccorso,
va dalle ore 09.30 alle ore 19.00 di ogni giorno.
Per le attività rientranti, nella concessione
e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristorante,
disocteca, pubblico, spettacolo,ecc) le limitazioni sono quelle
previste dalle leggi vigenti, nonchè dai regolamenti comunali emanati
in materia.
Art.12 - NORME
DI CIRCOLAZIONE IN ASSENZA DI CORRIDOI
E' vietato a tutte le unità, sia da diporto
o da traffico o da pesca, comprese le tavole a vela, windsurf o
surf da onda, e gli scooter acquatici, di circolare nelle acque
comprese entro la fasciadi mt. 200 dalla battigia, frequentate dai
bagnanti.
E' tuttavia, consentito ai sottoelencati tipi di natanti
di circolare nella fasciacompresa tra i 50 e i 200 mt dalla battigia
a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare
disturbo ed incidenti ai bagnanti nonchè collisioni con altri scafi:natanti
a remi tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, e simili non provvisti
di motore. |